MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
DECRETO 8 agosto 1997,
n. 290
( pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6
settembre 1997
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE
26 LUGLIO 1995, N. 328, SULLA PRESELEZIONE INFORMATICA PER L'AMMISSIONE
ALLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PER LA NOMINA A NOTAIO,
ADOTTATO CON DECRETO
MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1997, N. 74.
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in
particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del
Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme
regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini
dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n.
74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato
ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995,
n. 328;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio
1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988
(nota n. 6331-38/2-6 U.L. dell'8 agosto 1977);
ADOTTA
il seguente regolamento:
ART. 1
L'articolo 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è
sostituito dal seguente:
1.
" La commissione ministeriale prevista dall'articolo
5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito
dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione,
conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio
informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni,
modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento
dell'archivio.
2.
I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale
di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno
dodici nominativi, possibilmente appartenenti a
diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato,
sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3.
La presidenza della commissione spetta al direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni o a un
suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vice-presidenza.
4.
La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni
sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la
pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la
presenza dei magistrati che la compongono e di almeno
tre notati. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della
maggioranza dei presenti.
5.
La commissione ministeriale individua materie o settori di
materie, tra quelle formanti oggetto dei quesiti, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli
aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione
dei quesiti stessi.
6.
I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono
le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute
necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.
7.
I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione
nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo
utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.
8.
La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è
assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana che sarà edito
entro tre mesi da quella che contiene il bando di concorso".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.